Art. 42.
(Istituzione del consiglio regionale dell'economia e del lavoro).

      1. È istituito il consiglio regionale dell'economia e del lavoro quale organo rappresentativo delle categorie produttive, delle organizzazioni dei lavoratori, delle organizzazioni professionali, delle associazioni dei consumatori, del terzo settore, delle autonomie funzionali e della cooperazione.
      2. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo nonché sulle proposte di piani e di programmi regionali di carattere economico-sociale.
      3. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro può formulare, a richiesta, proposte od osservazioni sulle leggi, sui regolamenti e sugli altri provvedimenti di competenza della giunta e del consiglio regionali.
      4. La legge regionale disciplina i criteri di composizione e le modalità di funzionamento del consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Il regolamento interno

 

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del consiglio regionale disciplina i rapporti fra quest'ultimo e il consiglio regionale dell'economia e del lavoro.
      5. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro esercita l'iniziativa legislativa regionale, secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge istitutiva.